Gio. Set 19th, 2024

Il diritto al lavoro sicuro

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“Articolo 36” è una rubrica dedicata alla spiegazione dei diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire una compiuta e organica comprensione di tutti i processi che regolano la posizione dei lavoratori subordinati. In questo secondo articolo ci occupiamo, in occasione del primo maggio, della sicurezza nei luoghi di lavoro.

UN PRIMO MAGGIO PER RICORDARE I DIRITTI DEI LAVORATORI – Il primo maggio nasce come momento di lotta. È una giornata dedicata a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici e alla loro storia. È una giornata importante per riflettere, da un punto di vista giuslavoristico, su un tema attuale e scottante quale quello della sicurezza e della salute sul lavoro.

Il sinallagmatico genetico del contratto di lavoro non è riconducibile ad un mero scambio di prestazioni corrispettive quale la prestazione lavorativa (per il lavoratore) e la retribuzione (per il datore di lavoro) in quanto, con il contratto di lavoro, il lavoratore trasferisce non solo la prestazione lavorativa ma anche i propri diritti costituzionalmente garantiti. Viceversa, il datore di lavoro con il contratto di lavoro non assume solo obblighi di natura patrimoniale, ma anche l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore.

L’ART. 2087 DEL CODICE CIVILE – La norma principale in materia antinfortunistica è rappresentata dall’art. 2087 del codice civile, il quale pone a carico del datore di lavoro l’onere di garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro attraverso l’adozione di apposite misure preventive e protettive, al fine di evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa (i cosiddetti fattori di rischio). La norma, ponendo l’attenzione sull’integrità fisica e morale del lavoratore, recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

L’art. 2087 c.c. per la sua particolare formulazione e collocazione attribuisce, quindi, al datore di lavoro la posizione di garante dell’incolumità del lavoratore e costituisce “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. L’ambito di applicazione si estende infatti a tutte le situazioni che, al momento della formulazione della norma, non sono state prese in considerazione dal legislatore conseguendo una funzione integrativa e sussidiaria di adattamento rispetto al caso concreto, prestandosi a ricevere nuovi contenuti.

I principi rilevati e rilevanti in detta norma, stante la costituzionalmente tutelata sicurezza del lavoratore, verranno poi declinati, in ordine alla tutela della personalità morale, negli artt. 2 e 36 della Costituzione e, per quanto concerne la tutela della integrità psicofisica, negli artt. 32 e 41 della Costituzione. Quest’ultimo, seppur riconoscendo e legittimando la libertà di iniziativa economica privata, precisa che questa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – L’importanza assunta dal tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ha stimolato, nel corso degli anni, una notevole produzione legislativa nel nostro paese. Il legislatore, per far fronte al disordine normativo creatosi, ha promulgato il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008), ponendosi l’obiettivo di riordinare la materia e di armonizzare le relative norme. L’ambito di applicazione del testo unico è estremamente ampio in quanto si applica a tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

La struttura del testo è organizzata in titoli, i cui principali riguardano l’individuazione dei soggetti responsabili, attrezzature e i DPI (dispositivi di protezione individuale), i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici e le atmosfere esplosive. Sono altresì previsti precisi obblighi per datori di lavoro e relative sanzioni in caso di violazione degli stessi.

Pertanto, sebbene il Testo Unico si configuri come il principale strumento volto ad osteggiare l’allarmante aumento degli infortuni sul lavoro, lo stesso non garantisce una esaustiva tutela in riferimento ai potenziali fattori di rischio collegati all’evoluzione delle attività lavorative e alle nuove tecniche di produzione. Per cui le disposizioni speciali ivi contenute devono ritenersi integrate dall’art. 2087 c.c.

LA RESPONSABILITÁ DEL DATORE DI LAVORO – La giurisprudenza è ormai unanime nel riconoscere la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro stante gli obblighi di protezione in capo allo stesso scaturenti direttamente dal sinallagma genetico del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il quale dispone: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.”

Per quanto concerne, infine, il danno cagionato ad un lavoratore in concorso colposo, ai fini della verificabilità dell’evento dannoso, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, è concorde nel ritenere che incombe sul datore di lavoro l’obbligo di prevenire anche i c.d. fattori di rischio legati alla colpa del lavoratore salvo il caso di comportamento abnorme, imprevedibile ed esorbitante dalle relative mansioni del lavoratore stesso. In tal caso, configurandosi il c.d. rischio elettivo, la condotta del lavoratore sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e il danno verificatosi.

di Antonio Graps

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2020. Nel 2023 consegue il master in “Diritto del Lavoro, HR e contenzioso sindacale, Gestione delle risorse umane e contezioso.” Nel 2024 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

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